Borgo di Ceri. Storia, curiosità, eventi, feste, sagra buongustaio, usi e costumi del piccolo borgo medievale di origine etrusca, frazione del comune di Cerveteri in provincia di Roma
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Statuo dell'associazione socio-culturale 'Ducato di Ceri'


 Associazione Socio Culturale “Ducato di Ceri”
        piazza Immacolata – 00050
           Cerveteri (RM) loc. Ceri
               C.F.: 91047960587

logo associazione Ducato di Ceri


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Modulo di iscrizione

STATUTO
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
“DUCATO DI CERI”






ART. 1 I PRINCIPI

  È costituita l’Associazione “Ducato di Ceri”. Essa è sorretta dal seguente statuto e dalle norme vigenti in materia art. 36 ss. del c.c..
  L’Associazione è a partecipazione volontaria e s’ispira ai principi di libertà, democrazia, rispetto della natura umana e delle diversità degli individui e della moralità cattolico-cristiana.

ART. 2 GLI SCOPI

  L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Perseguirà le seguenti finalità:

1) promuovere le peculiarità storiche, culturali, religiose, folkloristiche, sportive e turistiche, nonché le realtà sociali della popolazione e del territorio, attraverso l’organizzazione di mostre, feste patronali, gite, concerti, dibattiti, etc.;

2) svolgere nel limite delle possibilità anche altre forme di attività ricreative e di solidarietà nel pieno rispetto della legge, della morale e delle tradizioni.

ART. 3 I SOCI

  Può iscriversi all’Associazione chiunque, persona fisica o giuridica anche non italiana che accetti lo statuto e versi la quota sociale. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su un apposito modulo.
  La qualità di socio sarà efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione; l’accoglimento della stessa e quindi l’ammissione all’Associazione sarà subordinata però al positivo benestare del Consiglio Direttivo (C.D.). Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione all’assemblea sociale, ma solo coloro che avranno raggiunto la maggiore età potranno partecipare all’elettorato attivo e passivo.
  I soci cessano di partecipare all’Associazione nei seguenti casi:

o dimissioni volontarie;

o morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota sociale;

o radiazione deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea ordinaria nel corso della quale il socio radiato potrà intervenire in contraddittorio sugli addebiti a lui contestati. Il provvedimento di radiazione del C.D. è subito efficace e decadrà solo in seguito di mancata ratifica. Il socio radiato non può essere riammesso.

ART. 4 GLI ORGANI

1) Assemblea generale dei soci
2) Consiglio Direttivo
3) Presidente

ART. 5 L’ASSEMBLEA

  L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimate e adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti e/o dissenzienti.
  La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al C.D. da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del C.D..
  L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  Potranno prendere parte all’assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua.
  Ogni socio può rappresentare in assemblea, tramite delega, non più di due soci; per le persone giuridiche varrà la presenza del rappresentante legale.

ART. 6 I COMPITI DELL’ASSEMBLEA E SUO SVOLGIMENTO

1) Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;

2) Nomina i membri del Consiglio Direttivo;

3) Indirizza su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

  La convocazione dell’assemblea deve essere fatta almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e se questa dovesse mancare la comunicazione verrà effettuata tramite posta, fax o e-mail. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora, la data e l’ordine del giorno.
  L’assemblea deve essere convocata a cura del C.D. almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. Le assemblee sono presiedute dal presidente del C.D. ed in caso di sua assenza o impedimento sarà il vicepresidente del C.D. a farne le veci.
  Il presidente redige e regola le discussioni, stabilisce poi le modalità e l’ordine delle votazioni.
  Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato poi dal Presidente della stessa e dal segretario del C.D.. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantire la diffusione.
  L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
  Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le delibere saranno validamente adottate se sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
  L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello statuto sociale;

- scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

  L’assemblea straordinaria deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri pari a sette.
  Nel proprio ambito il C.D. nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesorerie. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; le deliberazioni verranno prese a maggioranza, in caso di parità varrà il voto del presidente.
  Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano raggiunto la maggiore età.
  Il C.D. è validamente costituito con la presenza del presidente e di almeno tre consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’assemblea entra trenta giorni per l’elezione del C.D..
  Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri.

Sono compiti del C.D.:

- gestire il patrimonio;

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

- adottare provvedimenti di radiazione dei soci a norma di statuto;

- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

BILANCIO
  Il C.D. redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare; il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti degli associati. Una copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno dell’approvazione.

PRESIDENTE
  Il Presidente del C.D. dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante. Il C.D. può delegare al Presidente compiti e funzioni fissandone le modalità.

VICEPRESIDENTE
  Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

SEGRETARIO
  Il segretario-tesoriere collabora con il Presidente ed il C.D., redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi in esecuzione delle decisioni del C.D..

ART. 8 ANNO SOCIALE

  L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente determinato dall’associazione).

ART. 9 IL PATRIMONIO

  I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente al C.D. entro il 31/12 per l’anno seguente; dai contributi di enti statali e non, da associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

ART. 10 SCIOGLIMENTO

  Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, sarà possibile presentare deleghe.
  L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


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